Responsabilità Civile
La responsabilità civile fa parte della categoria delle responsabilità giuridiche.
L'espressione "responsabilità civile" indica:
l'insieme delle norme che regolano i rapporti giuridici fra persone che hanno commesso
atti illeciti o dannosi nei confronti di altre persone;
E altresì sinonimo della obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile di tali atti.
La R.C. si fonda su norme suddivise in due grandi gruppi
di cui agli artt. 2043 ss. c.c. e 1218 ss c.c. Esistono, poi, altre disposizioni previste per specifiche fattispecie
(altri articoli correlati: artt. 10, 874 c.c.; art.15 d.lgls. 30 giugno 2003, n. 196;
artt. 114 ss.,d.legisl. 6 settembre 2005, n. 206).
All'interno della Responsabilità Civile si trova la disciplina del "fatto illecito" descritto,
in via generale l'art. 2043 c.c. recita:
« Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. »
Un atto illecito è un atto vietato dall’ordinamento giuridico:
è un comportamento umano per il quale l’ordinamento giuridico esprime un veto, un ordine coercitivo,
di osservare un determinato comportamento; tale veto è espresso e coincide
con l’imposizione di una sanzione (conseguenza con valore afflittivo: pena)a carico del trasgressore.
Nei moderni sistemi giuridici tali ordini costrittivi possono essere formulati solo rispetto a
fatti imputabili a titolo di colpa o dolo
In particolare, nel nostro ordinamento giuridico il vietare un fatto estraneo alla governabilità umana
sarebbe lesivo della dignità dell'uomo ed in contrasto, perciò, con l'art. 2 Cost. che recita:
"La Reppubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personlalità,
e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di soliedarieta politica, economica e sociale."
È solo per questi fatti che può esprimersi il comando e prevedere una conseguenza restrittiva per la violazione
del comando stesso.
Ne consegue che il fatto illecito - in ragione della presenza nel nostro sistema di ipotesi di responsabilità
oggettiva e finanche di ipotesi di responsabilità per fatto altrui - non esaurisce l'intero istituto:
esso è soltanto uno dei possibili fatti fonte di responsabilità.
Da ciò si deduce che l'obbligo riparatorio (responsabilità civile in senso stretto)
assolve ad una funzione non costante nell'ordinamento: tale obbligo ha una valenza sanzionatoria (pena privata)
quando previsto rispetto a fatti illeciti; puramente compensativa quando originato da fatti cui è estranea
ogni valutazione di ammonizione.
La responsabilità civile si divide in contrattuale ed extracontrattuale.
La seconda ha carattere di tipo logico-sistematico nel senso che la R.C. è del primo tipo quando il fatto-fonte
coincide con l'inadempimento di un rapporto obbligatorio, qualunque ne sia la fonte;
è del secondo tipo in tutti gli altri casi.
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